Le norme che regolano il lavoro del collaboratore telefonico: il contratto a progetto, i compiti, i risultati prestabiliti e il trattamento economico
Il centralinista, a volte chiamato anche operatore di call center, è una figura professionale tutelata da un apposito Contratto Collettivo Nazionale: la sua denominazione ufficiale è quindi "Collaboratore telefonico", e rappresenta un soggetto regolamentato da un contratto di lavoro a progetto con il compito di vendita di beni, servizi e attività ad esse connesse, attraverso l'utilizzo di apparecchiature telefoniche e svolto in totale autonomia.
Il progetto definito nel contratto di lavoro dovrà avere come riferimento una singola e specifica campagna, la cui durata costituisce il conseguente termine di riferimento per la scadenza del contratto di lavoro a progetto.
Il Committente è quell'entità che riceve il mandato di effettuare la vendita diretta di beni e servizi per conto di soggetti terzi.
Il lavoro di un centralinista è quindi quello di impegnarsi nel contattare per un periodo di tempo prestabilito l'utenza di un prodotto o di un servizio riconducibile ad un singolo Committente, allo scopo di raggiungere un risultato finale predeterminato.
Il centralinista stesso ha inoltre l'obbligo di raggiungere tale risultato entro un determinato periodo prestabilito con la possibilità di autodeterminare la propria frequenza di lavoro.
Il contratto di lavoro a progetto con cui sarà sancito il rapporto di lavoro deve essere necessariamente stipulato in forma scritta.
Per determinare in modo corretto la forma del risultato richiesto al centralinista sarà necessario specificare all'interno di ogni singolo progetto alcuni parametri fondamentali:
- Il Committente finale cui è riconducibile la campagna, nel caso di call center che offrono servizi in outsourcing la campagna di riferimento sarà quella commissionata da terzi all'azienda stessa;
- La durata complessiva della campagna, rispetto alla quale il contratto di lavoro a progetto non può mai avere una durata massima superiore esclusa la possibilità di anticipare l'inizio del contratto, rispetto all'inizio della campagna, solamente per il tempo necessario alla formazione al Centralinista;
- La tipologia di attività richiesta al Centralinista nell'ambito della campagna;
- La precisa tipologia dei beni o dei servizi oggetto della prestazione di lavoro;
- La clientela o l'utenza da contattare, individuata con riferimento a
requisiti oggettivi e/o soggettivi;
- Il corrispettivo economico spettante al Centralinista, i criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di pagamento, oltre eventualmente alla disciplina dei rimborsi spese;
- Tutte le forme di coordinamento consentite tra il Centralinista e l'Impresa, che devono necessariamente comprendere il requisito di autonomia della prestazione
- Tutte le misure per tutelare la perfetta salute e la sicurezza del lavoratore